Ultimo Aggiornamento:
27 marzo 2024
Iscriviti al nostro Feed RSS

Una questione fra storia e diritto: le misure coercitive di prevenzione

Fulvio Cammarano ° - 08.09.2015
Giuseppe Zanardelli

Alcuni non lo sanno e molti non ci fanno caso, ma il sistema giudiziario italiano prevede la possibilità di prendere “misure coercitive”. Si tratta di provvedimenti che il Pubblico ministero chiede e il giudice può o meno concedere di fronte a determinati tipi di reato ritenuti potenzialmente reiterabili. In sostanza, attorno al soggetto che subisce questa misura, in attesa della sentenza, è possibile creare un recinto virtuale - in sostituzione di quello reale della cella dove potrebbe essere rinchiuso in via preventiva - in modo che torni a delinquere. Il Daspo, ad esempio, impedisce all’ultrà colpevole e scalmanato di frequentare lo stadio e dintorni, luoghi privilegiati per l’esercizio del tifo violento. Un’altra misura è il divieto imposto allo stalker di avvicinarsi  entro una certa distanza dall’oggetto delle sue ossessioni. C’è in queste coercizioni una logica  che intende salvaguardare persone ed  ambiti ben individuabili e circoscritti. Più complicata appare invece la fattispecie del divieto di dimora perché in questo caso la persona colpita dal provvedimento viene espulsa dall’intero suo mondo - quello della città in cui lavora e ha relazioni sociali - e non solo da una piccola porzione di esso. Tale misura, ancora presente nel nostro codice di procedura penale (art. 283, comma 1: “con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice”), rappresenta il residuo storico di un’interpretazione paternalistica della cultura liberale: si vorrebbe cioè prevenire la reiterazione del reato decontestualizzando fisicamente l’imputato. Ma se all’origine del reato (atti di violenza, ad esempio) c’è una ragione d’ordine politico,  spostare il soggetto da una città all’altra non riduce certo il pericolo di reiterazione di un comportamento alla cui origine non si trova un movente ambientale o personale, ma scaturisce da convinzioni passionali che non saranno meno salde e meno calde in un’altra città. Non ha funzionato neppure con la mafia la cui natura non ha certo le aspirazioni ideali della politica: molti infatti ritengono che i mafiosi allontanati dal loro ambiente hanno avuto gioco facile ad esportare cultura e modalità criminali nei luoghi in cui si sono trasferiti. Ancora meno, in linea teorica, il divieto di dimora dovrebbe mostrarsi efficace con persone i cui reati trovano l’innesco in un’urgenza di cambiamento di sistema e di giustizia sociale la cui universalità di sicuro non si affievolisce in una città diversa dalla propria. In generale, oggi, nell’età della comunicazione globale, il divieto di dimora si configura quindi come una misura ipocrita e paternalistica che apparentemente vorrebbe anche essere un vantaggio per l’imputato (impedendone la reclusione preventiva), ma che di fatto appare solo il residuo giudiziario di un annoso contrasto politico sul modo d’intendere il conflitto in un sistema pluralista. Questo articolo del codice ci riconduce infatti alla vecchia e però mai conclusa polemica tra due visioni della cultura liberale emerse a partire dagli anni post-unitari. Al “prevenire per non reprimere”, come sostenevano i fautori di un regime in cui bisognava esaltare l’amministrazione e neutralizzare il conflitto,  veniva contrapposto il “reprimere, non prevenire” auspicato da chi vedeva nel liberalismo coerente un’occasione di confronto anche aspro tra culture diverse in cui il reato andava sanzionato senza però cercare di prevenirlo con misure discrezionali che avrebbero leso, in un modo o nell’altro, il sorgere e l’organizzarsi di un’opposizione al sistema.  “Il regime liberale, ricordava Zanardelli, non può pretendere di soffocare tutti i traviamenti (..) deve munirsi di una grande provvisione di facilità, di longanimità (..). Non mi par vero che persone intelligenti ed anche di tendenze liberali mostrino d’inquietarsi delle conseguenze della libertà che deve regnare nelle nostre istituzioni”. Inutile dire che, nella gestione dell’ordine pubblico, questa linea è stata sconfitta. Sin da allora ha prevalso quel “prevenire per non reprimere” la cui radice è ancora presente nel nostro Paese, in attesa che una vera politica liberale, senza aggettivi e suffissi, la rimuova, tornando così, da protagonista, ad assumersi le proprie responsabilità.

 

 

 

 

* Professore ordinario di storia contemporanea all’università di Bologna